• 1)La presente Convenzione potra' essere emendata mediante una delle procedure specificate nei seguenti paragrafi.
  • 2)Emendamento dopo esame da parte dell'Organizzazione:
  • a)ogni emendamento proposto da una Parte alla Convenzione dovra' essere sottoposto all'organizzazione, e divulgato dal Segretario Generale a tutti i Membri dell'organizzazione ed a tutte le Parti almeno sei mesi prima del suo esame.
  • b)ogni emendamento proposto e divulgato come sopra sara' presentato al Comitato di protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione per essere esaminato.
  • c)Le Parti alla Convenzione, siano esse Membri o non dell'Organizzazione, avranno diritto a partecipare alle deliberazioni del Comitato per la protezione dell'ambiente marino.
  • d)Gli emendamenti sono adottati da una maggioranza di due terzi unicamente delle Parti alla Convenzione presenti e votanti.
  • e)Se adottati in conformita' con il capoverso (d), gli emendamenti saranno comunicati dal Segretario Generale a tutte le Parti alla Convenzione per accettazione.
  • f)i) Un emendamento ad un articolo o all'Annesso della Convenzione saranno considerati come accettati alla data alla quale sono accettati da due terzi delle Parti.
  • ii)Un emendamento ad un'appendice sara' considerato come accettato allo scadete di un periodo stabilito dal Comitato ai protezione dell'ambiente marino al momento della sua adozione. La durata di detto periodo non sara' inferiore a dieci mesi, a meno che entro tale periodo una obiezione non venga comunicata al Segretario Generale da non meno di un terzo delle Parti.
  • g)i) Un emendamento ad un articolo o all'Annesso della Convenzione accettato in conformita' con il capoverso (f) (i) entra in vigore sei mesi dopo la data in cui e considerato accettato per guanto riguarda le Parti che hanno notificato al Segretario Generale la loro accettazione.
  • ii)un emendamento ad un'appendice accettata in conformita' con il capoverso (f) (ii) entra in vigore sei mesi dopo la data in cui e considerato accettato per guanto riguarda tutte le Parti ad eccezione di quelle che, prima di tale data vi hanno fatto obiezione. Una Parte puo' in ogni tempo ritirare un'obiezione precedentemente comunicata inviando a tal fine una notifica scritta al Segretario Generale.
  • 3)Emendamento da parte di una Conferenza:
  • a)Su richiesta di una Parte, appoggiata da almeno un terzo delle Parti, il Segretario Generale convoca una Conferenza delle Parti alla Convenzione per esaminare gli emendamenti alla Convenzione.
  • b)Un emendamento adottato da tale Conferenza da una maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti viene comunicato dal Segretario Generale a tutte le Parti per loro accettazione.
  • c)A meno che la Conferenza non decida diversamente, l'emendamento sara' considerato come accettato ed esso entrera' in vigore in conformita' con le procedure specificate al paragrafo 2) f) e g).
  • 4)L'adozione e l'entrata in vigore di un emendamento che rappresenta l'aggiunta di un Annesso o di un'appendice saranno soggette alla procedura applicabile ad un emendamento all'Annesso. 5) ogni Parte che non ha accettato un emendamento ad un articolo o all' Annesso in base al paragrafo 2) f) i) o un emendamento che rappresenta l'aggiunta di un Annesso o di un'appendice in base al paragrafo 4) o che ha comunicato un'obiezione riguardo ad un emendamento ad un'appendice in base al paragrafo 2) f) ii) sara' considerata come non-Parte ma unicamente per i fini dell'attuazione di tale emendamento, fino a quando non sia presentata una notifica di accettazione in base al paragrafo 2) f) i), di ritiro dell'obiezione in base al paragrafo 2) g) ii).
  • 6)Il Segretario GeneraIe informera' tutte le Parti di ogni emendamento che entra in vigore in base al presente articolo nonche' della data alla quale 1' emendamento entra in vigore.
  • 7)ogni notifica di accettazione, di obiezione, o di ritiro dell'obiezione ad un emendamento in base al presente articolo sara' comunicata per iscritto al Segretario Generale che informera' le Parti di tale notifica e della data alla quale e pervenuta.
  • 8)Un'appendice alla Convenzione conterra' unicamente disposizioni di natura tecnica.

Testo vigente dal 11 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;464~convenzione-art14 · fonte su Normattiva