, ratifica, accettazione, approvazione o adesione 1. Le Parti contraenti dell'Accordo possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo: (a) mediante la firma; (b) depositando uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dopo la firma, con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; (c) depositando uno strumento di adesione. 2. Il presente Protocollo sara' aperto alla firma presso l'Ufficio del Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, Ginevra, dal 28 ottobre 1993 al 31 gennaio 1994.

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-01-20;16~protocollo-art4 · fonte su Normattiva