1. Ogni Stato potra', al momento di firmare il presente Protocollo o di depositare il suo strumento di ratifica o di adesione, dichiarare che non si considera vincolato dall'articolo 9 del presente Accordo. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate dall'articolo 9 nei confronti di una qualunque delle Parti contraenti che avra' effettuato una tale dichiarazione. 2. Le riserve al presente Protocollo, diverse dalla riserva prevista al paragrafo 1 del presente articolo, sono autorizzate a condizione che siano formulate per iscritto e, se sono state formulate prima del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, che siano confermate in detto strumento. 3. Ogni Stato, all'atto di depositare il suo strumento di ratifica del presente Protocollo o di adesione a quest'ultimo, notifichera' per iscritto al Segretario Generale in che misura le riserve da esso eventualmente formulate alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968 o all'Accordo europeo completante tale Convenzione aperto alla firma a Ginevra il 1 maggio 1971 si applicano al presente Protocollo. Si riterra' che le riserve che non siano state oggetto della notifica effettuata al momento del deposito dello strumento di ratifica del presente Protocollo o di adesione a quest'ultimo, non si applicano al presente Protocollo. 4. Il Segretario Generale comunichera' le riserve e le notifiche effettuate in applicazione del presente articolo a tutti gli Stati di cui all'articolo 2 del presente Protocollo. 5. Ogni Stato che abbia effettuato una dichiarazione, una riserva o una notifica in virtu' del presente articolo potra', in ogni tempo, ritirarla per mezzo di notifica indirizzata al Segretario generale. 6. Ogni riserva effettuata in conformita' con il paragrafo 2 o notificata in conformita' con il paragrafo 3 del presente articolo:

  • a)modifica, per la Parte contraente che ha effettuato o notificato tale riserva, le disposizioni del Protocollo che sono oggetto della riserva, nei limiti di quest'ultima;
  • b)modifica tali disposizioni entro i medesimi limiti per le altre Parti contraenti per quanto riguarda le loro relazioni con la Parte contraente che ha effettuato o notificato la riserva.

Testo vigente dal 27 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;308~protocollo-art11 · fonte su Normattiva