'esercizio dei servizi aerei convenuti nell'Accordo da parte dell'impresa aerea designata di ciascuna delle Parti Contraenti saranno tenuti in considerazione gli interessi dell'impresa aerea dell'altra Parte Contraente al fine di non pregiudicare indebitamente i servizi che quest'ultima opera su tutte o parte delle rotte stesse.

Testo vigente dal 10 febbraio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-01-19;16~accordo-art10 · fonte su Normattiva