che regolano l'esercizio dei servizi concordati 1. Dovranno esserci pari ed eque opportunita' per la compagnia designata di ciascuna Parte Contraente per operare i servizi concordati sulle rotte specificate. 2. Nell'esercizio dei servizi concordati, la compagnia designata di ciascuna Parte Contraente dovra' tenere in considerazione gli interessi della compagnia designata dell'altra Parte Contraente in maniera da non pregiudicare indebitamente i servizi che quest'ultima fornisce sull'insieme o su parte delle stesse rotte. 3. I servizi concordati forniti dalla compagnia designata di ciascuna parte Contraente dovranno essere ragionevolmente correlati alle esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate e dovranno avere come loro primario obiettivo la fornitura, a un ragionevole fattore di carico, di una capacita' adeguata a soddisfare le esigenze attuali e ragionevolmente prevedibili per il trasporto di passeggeri, merci e posta tra i territori delle Parti Contraenti. 4. La compagnia designata di una Parte Contraente dovra' presentare per l'approvazione alle Autorita' aeronautiche dell'altra Parte Contraente i programmi di volo, comprese le informazioni sul tipo di aeromobile da utilizzarsi, almeno sessanta (60) giorni prima di ciascuna stagione estiva o invernale.

Testo vigente dal 5 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-06-07;217~accordo-art7 · fonte su Normattiva