che disciplinano la gestione dei servizi concordati 1. Nel gestire i servizi convenuti, le compagnie aeree designate di ciascuna Parte contraente dovranno tener conto degli interessi delle compagnie aeree designate dell'altra Parte contraente in modo da non pregiudicare indebitamente i servizi che quest'ultima fornisce su tutte o parte delle stesse rotte. 2. I servizi convenuti forniti dalle linee aeree designate di ciascuna parte contraente avranno uno stretto rapporto con le esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specifiche ed avranno come obiettivo primario la disponibilita' in base ad un fattore di carico ragionevole, di una capacita' adeguata a far fronte ai requisiti correnti e ragionevolmente prevedibili per il trasporto di passeggeri, carichi e corrispondenza postale tra i territori delle Parti contraenti. 3. Le compagnie aeree designate di una Parte contraente sottoporranno all'approvazione delle autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente le tabelle di volo che comprendono informazioni sul tipo di aereo utilizzato, almeno sessanta (60) giorni prima di ogni stagione estiva o invernale.

Testo vigente dal 17 marzo 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-02;46~accordo-art7 · fonte su Normattiva