1. A partire dall'entrata in vigore del presente Accordo, le Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti dovranno comunicarsi, al piu' presto possibile, le informazioni riguardanti le autorizzazioni concesse per operare i servizi menzionati nella Tabella delle Rotte. 2. Il servizio aereo su una rotta specificata potra' essere immediatamente iniziato dall'impresa aerea designata oppure in una data successiva, una volta che sia stato concesso dall'altra Parte Contraente il relativo permesso. Tale Parte Contraente sara' obbligata a concederlo, esigendo che l'impresa aerea designata abbia tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative, amministrative e regolamentari applicabili.

Testo vigente dal 10 febbraio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-01-19;16~accordo-art3 · fonte su Normattiva