ed autorizzazione delle linee aeree (1) Ciascuna Parte contraente avra' diritto di designare per iscritto, informandone l'altra Parte contraente, una linea aerea allo scopo di gestire i servizi concordati sulle rotte specificate e di revocare o modificare dette designazioni. (2) Ricevuta detta designazione, l'altra Parte contraente dovra', in base alle disposizioni dei commi (3) e (4) del presente Articolo, concedere senza indugio alla linea aerea designata le autorizzazioni del caso. (3) (a) Il Governo di Hong Kong avra' diritto di rifiutare la concessione delle autorizzazioni di cui al comma (2) del presente Articolo, o di imporre, se necessario, dette condizioni sull'esercizio, da parte della linea aerea designata, dei diritti di cui all'articolo 3(2) del presente Accordo, ogni qualvolta non sia soddisfatto che la proprieta' sostanziale ed il controllo effettivo di detta linea aerea siano attribuiti al Governo della Repubblica Italiana o ai suoi cittadini. (b) Il Governo della Repubblica Italiana avra' diritto di rifiutare la concessione delle autorizzazioni di cui al comma (2) del presente Articolo, o di imporre, se necessario, dette condizioni sull'esercizio, da parte della linea aerea designata, del diritti di cui all'articolo 3(2) dei presente Accordo, ogni qualvolta non sia soddisfatto che la linea aerea sia costituita ed abbia la sua sede principale ad Hong Kong. (4) Le Autorita' aeronautiche di una Parte contraente possono richiedere alla linea aerea designata dall'altra Parte contraente di documentare di essere qualificata ad adempiere le condizioni prescritte ai sensi delle leggi e dei regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati alla gestione dei servizi aerei internazionali da parte di dette Autorita'. (5) Quando una linea aerea e' stata a tal fine designata ed autorizzata, essa puo' iniziare a gestire servizi concordati, purche' la linea aerea si conformi alle disposizioni applicabili del presente Accordo.

Testo vigente dal 4 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;378~accordo-art4 · fonte su Normattiva