Qualora la Bulgaria o la Romania non abbiano osservato gli impegni assunti nell'ambito dei negoziati di adesione, recando cosi' un grave pregiudizio al funzionamento del mercato interno, inclusi impegni in tutte le politiche settoriali inerenti alle attivita' economiche con effetti transfrontalieri o qualora esista un rischio imminente di siffatto pregiudizio, la Commissione puo', entro un periodo massimo di tre anni dalla data di adesione e su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, adottare regolamenti o decisioni europei che stabiliscano le misure appropriate. Tali misure sono proporzionate e la precedenza e' accordata a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno e, se del caso, all'applicazione dei meccanismi di salvaguardia settoriali esistenti. Tali misure di salvaguardia non possono essere invocate come mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione dissimulata agli scambi tra Stati membri. La clausola di salvaguardia puo' essere invocata anche prima dell'adesione in base ai risultati del monitoraggio e le misure adottate entrano in vigore dalla data di adesione a meno che non sia prevista una data successiva. Le misure non sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, cessano di essere applicate una volta attuato l'impegno pertinente. Esse possono tuttavia essere applicate oltre il periodo specificato nel primo comma fino a che non siano adempiuti i pertinenti impegni. In risposta ai progressi compiuti dal nuovo Stato membro interessato nell'adempimento dei propri impegni, la Commissione puo' adeguare opportunamente le misure. La Commissione informa il Consiglio in tempo utile prima di revocare i regolamenti e le decisioni europei che stabiliscono le misure di salvaguardia e tiene nel debito conto eventuali osservazioni del Consiglio al riguardo.
Testo vigente dal 25 gennaio 2006
