Qualora un nuovo Stato membro non abbia osservato gli impegni assunti nell'ambito dei negoziati di adesione, inclusi gli impegni in tutte le politiche settoriali inerenti alle attivita' economiche con effetti transfrontalieri, recando o rischiando di arrecare cosi' un grave pregiudizio al funzionamento del mercato interno, la Commissione puo', entro un periodo massimo di tre anni a decorrere dal l° maggio 2004, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, adottare regolamenti europei o decisioni europee che stabiliscono le misure appropriate. Tali misure sono proporzionate e la precedenza e' accordata a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno e, se del caso, all'applicazione dei meccanismi di salvaguardia settoriali esistenti. Tali misure di salvaguardia non possono essere invocate come mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione dissimulata agli scambi tra Stati membri. Le misure non sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, cessano di essere applicate una volta attuato l'impegno pertinente. Possono tuttavia essere applicate oltre il periodo specificato nel primo comma fino a che non siano adempiuti i pertinenti impegni. In risposta ai progressi compiuti dal nuovo Stato membro interessato nell'adempimento dei propri impegni, la Commissione puo' adeguare opportunamente le misure. La Commissione informa il Consiglio in tempo utile prima di abrogare i regolamenti europei o le decisioni europee che stabiliscono le misure di salvaguardia e tiene nel debito conto eventuali osservazioni del Consiglio al riguardo.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-9-art27 · fonte su Normattiva