Qualora la Croazia non adempia gli impegni assunti nell'ambito dei negoziati di adesione, compresi gli impegni in una delle politiche settoriali inerenti alle attivita' economiche con effetti transfrontalieri, recando in tal modo un grave pregiudizio al funzionamento del mercato interno o ponendo una minaccia agli interessi finanziari dell'Unione o un rischio imminente di siffatto pregiudizio o minaccia, la Commissione puo' adottare le misure appropriate entro la fine di un periodo massimo di tre anni dall'adesione e su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa. Tali misure sono proporzionate e la precedenza e' accordata a quelle che turbano il meno possibile il funzionamento del mercato interno e, se del caso, all'applicazione dei meccanismi di salvaguardia settoriali esistenti. Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo non possono essere invocate come mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione dissimulata agli scambi tra Stati membri. La clausola di salvaguardia puo' essere invocata anche prima dell'adesione in base ai risultati del controllo e le misure adottate entrano in vigore alla data di adesione a meno che non sia prevista una data successiva. Le misure non sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, cessano di essere applicate una volta attuato l'impegno pertinente. Esse possono tuttavia essere applicate oltre il periodo di cui al primo comma fino a che non siano adempiuti i pertinenti impegni. In risposta ai progressi compiuti dalla Croazia nell'adempimento dei propri impegni, la Commissione puo' adeguare opportunamente le misure. La Commissione informa il Consiglio in tempo utile prima di revocare le misure di salvaguardia e tiene nel debito conto eventuali osservazioni del Consiglio al riguardo.

Testo vigente dal 2 marzo 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-02-29;17~art38 · fonte su Normattiva