[1]Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Bulgaria e in Romania a quello risultante dall'applicazione della politica agricola comune alle condizioni stabilite dal presente protocollo, tali misure sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 25, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1) o, a seconda dei casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, o dalle leggi europee che li sostituiscono, ovvero secondo la pertinente procedura determinata dalla legislazione applicabile. Le misure transitorie di cui al presente articolo possono essere adottate in un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione e la loro applicazione e' limitata a tale periodo. Tale periodo puo' essere prorogato da una legge europea del Consiglio. Il Consiglio delibera all'unanimita' previa consultazione del Parlamento europeo. Le misure transitorie che si riferiscono all'attuazione degli strumenti riguardanti la politica agricola comune che non sono specificate nel presente protocollo e che si rendono necessarie in conseguenza dell'adesione sono stabilite prima della data di adesione mediante regolamenti o decisioni europei adottati dal Consiglio su proposta della Commissione, oppure, qualora incidano su strumenti inizialmente adottati dalla Commissione, sono adottate da quest'ultima istituzione mediante regolamenti o decisioni europei secondo la procedura richiesta per l'adozione degli strumenti in questione.

[2]---------------------------------- (1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

Testo vigente dal 25 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-01-09;16~art41 · fonte su Normattiva