Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello risultante dall'applicazione della normativa dell'Unione nel settore veterinario e fitosanitario, tali misure sono adottate dalla Commissione secondo la pertinente procedura determinata dalla legislazione applicabile. Dette misure sono adottate in un periodo di tre anni a decorrere dal 1° maggio 2004 e la loro applicazione e' limitata a tale periodo.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-9-art31 · fonte su Normattiva