Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Bulgaria e in Romania a quello risultante dall'applicazione della normativa dell'Unione nel settore veterinario, fitosanitario e della sicurezza alimentare, tali misure sono adottate dalla Commissione secondo la pertinente procedura determinata dalla legislazione applicabile. Dette misure sono adottate in un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione e la loro applicazione e' limitata a tale periodo.
Testo vigente dal 25 gennaio 2006
