1. All'articolo 9 del protocollo allegato al trattato UE, al trattato CE e al trattato CEEA sullo statuto della Corte di giustizia, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda alternatamente quattordici e tredici giudici." 2. L'articolo 48 del protocollo allegato al trattato UE, al trattato CE e al trattato CEEA sullo statuto della Corte di giustizia e' sostituito dal seguente: "Articolo 48 Il Tribunale e' composto di ventisette giudici.".

Testo vigente dal 25 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-01-09;16~atto-art11 · fonte su Normattiva