1. All'articolo 9 del protocollo allegato al trattato UE, al trattato CE e al trattato CEEA sullo statuto della Corte di giustizia, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda alternatamente quattordici e tredici giudici." 2. L'articolo 48 del protocollo allegato al trattato UE, al trattato CE e al trattato CEEA sullo statuto della Corte di giustizia e' sostituito dal seguente: "Articolo 48 Il Tribunale e' composto di ventisette giudici.".
Testo vigente dal 25 gennaio 2006
