1. L'articolo 9, primo comma del protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, allegato alla Costituzione e al trattato CEEA, e' sostituito dal seguente; "Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda alternativamente quattordici e tredici giudici.". 2. L'articolo 48 del protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, allegato alla Costituzione e al trattato CEEA, e' sostituito dal seguente: "Articolo 48 Il Tribunale e' composto di ventisette giudici".

Testo vigente dal 25 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-01-09;16~art10 · fonte su Normattiva