Un cittadino di ogni nuovo Stato membro e' nominato membro della Commissione a partire dalla data dell'adesione. I nuovi membri della Commissione sono nominati dal Consiglio, che decide a maggioranza qualificata e di comune accordo con il Presidente della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo. Il mandato dei membri cosi' nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
Testo vigente dal 25 gennaio 2006
