1. Le disposizioni del presente atto, se non e' stabilito altrimenti, possono essere sospese, modificate o abrogate soltanto tramite le procedure previste dai trattati originari che consentono la revisione di tali trattati. 2. Gli atti adottati dalle istituzioni ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie previste dal presente atto conservano la loro natura giuridica; in particolare, rimangono applicabili le procedure per la loro modifica. 3. Le disposizioni del presente atto che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare, a titolo non transitorio, atti adottati dalle istituzioni acquistano la stessa natura giuridica delle disposizioni cosi' abrogate o modificate e sono soggette alle stesse norme.

Testo vigente dal 25 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-01-09;16~atto-art7 · fonte su Normattiva