1. Gli atti adottati dalle istituzioni ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie previste dal presente protocollo conservano la loro natura giuridica; in particolare, rimangono applicabili le procedure per la loro modifica. 2. Le disposizioni del presente protocollo che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare, a titolo non transitorio, atti adottati dalle istituzioni acquistano la stessa natura giuridica delle disposizioni cosi' abrogate o modificate e sono soggette alle stesse norme.

Testo vigente dal 25 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-01-09;16~art8 · fonte su Normattiva