[1]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL BALIATO DI GUERNSEY SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE

[2]Il Governo della Repubblica Italiana e il Baliato di Guernsey (le Parti), nell'intento di incrementare ed agevolare lo scambio di informazioni in materia fiscale; riconoscendo che il Baliato di Guernsey ha il diritto, in base alle condizioni del mandato ricevuto dal Regno Unito, di negoziare, concludere, adempiere e, fatte salve le condizioni del presente Accordo, denunciare un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale con il Governo della Repubblica Italiana; le Parti hanno convenuto di concludere il presente Accordo che contiene obblighi soltanto per le Parti stesse.

[3]Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione dell'Accordo

[4]Le autorita' competenti delle Parti si prestano assistenza attraverso lo scambio di informazioni presumibilmente rilevanti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi interne delle Parti relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo. Dette informazioni includono le informazioni presumibilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione, la riscossione, anche coattiva, di dette imposte, relativamente alle persone soggette alle imposte stesse, oppure per le indagini su questioni fiscali o i procedimenti per reati tributari in relazione a dette persone. I diritti e le misure di salvaguardia assicurati alle persone dalle leggi o dalla prassi amministrativa della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui essi non impediscano o posticipino, in maniera indebita, l'effettivo scambio di informazioni.

Testo vigente dal 4 marzo 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-02-10;16~accordo-art1 · fonte su Normattiva