[1]1. Ciascuna Parte puo' denunciare l'Accordo notificandone la cessazione tramite lettera all'autorita' competente dell'altra Parte. 2. Detta denuncia ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica di cessazione dell'altra Parte. 3. In caso di denuncia dell'Accordo le Parti rimangono vincolate dalle disposizioni dell'Articolo 8 con riferimento a tutte le informazioni acquisite ai sensi del presente Accordo.

[2]In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Accordo.

[3]Fatto a Londra il 5 settembre 2012, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

[4]Per il Governo della Per il Baliato di Repubblica Italiana Guernsey (Firma) (Firma)

[5]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 4 marzo 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-02-10;16~accordo-art13 · fonte su Normattiva