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Per determinati prodotti indicati con decreti del Ministro per le finanze, in luogo dell'applicazione del contrassegno di Stato previsto dall'ultimo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, puo' essere disposto l'uso di speciali contrassegni da riportare sui contenitori, recipienti, imballaggi, e relativi mezzi di chiusura, destinati al condizionamento dei prodotti stessi per la diretta vendita al consumo. Con i medesimi decreti sono determinate le caratteristiche dei contrassegni. La fabbricazione, l'importazione, la cessione o l'acquisto dei contenitori, recipienti, imballaggi, e relativi mezzi di chiusura, recanti gli speciali contrassegni sono soggetti ad autorizzazione dell'amministrazione finanziaria, secondo condizioni e modalita' stabilite con decreto del Ministro per le finanze. Chiunque senza la prescritta autorizzazione o in eccedenza ai quantitativi per i quali questa e' stata rilasciata, fabbrica, importa, cede o acquista, anche gratuitamente, gli oggetti di cui al precedente comma e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a lire un milione. Alla stessa pena soggiace chiunque ne fa uso senza che la fabbricazione, l'importazione, la cessione o l'acquisto siano stati autorizzati.
Testo in vigore dal 4 maggio 1976 al 24 marzo 2000
