[1]tra le Parti Contraenti 1. Le controversie tra le Parti Contraenti relative all'interpretazione ed alla applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, amichevolmente composte tramite canali diplomatici.

[2]2. Nel caso in cui tali controversie non siano composte nei sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatta notifica scritta all'altra Parte Contraente, esse verranno, su richiesta di una delle Parti Contraenti predette, sottoposte alla competenza di un Tribunale arbitrale ad hoc in conformita' alle disposizioni del presente Articolo. 3. Il Tribunale Arbitrale verra' costituito nel modo seguente: entro due mesi dal momento in cui viene ricevuta dalla Parte adita la richiesta di arbitrato, ognuna delle Parti nominera' un membro del Tribunale. I due membri di Tribunale nominati sceglieranno successivamente un cittadino di un terzo Paese, che sara' Presidente del Tribunale. Il Presidente dovra' essere nominato entro i tre mesi dalla data della nomina degli altri due membri del Tribunale. 4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non abbiano avuto luogo, ognuna delle due Parti Contraenti potra', in mancanza di altri Accordi, richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia dell'Aja. Ove tale Presidente sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per qualsiasi causa non fosse a lui possibile espletare l'incarico, ne verra' fatta richiesta al Vice Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora anche il Vice Presidente della Corte Internazionale di Giustizia sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi altra causa non fosse a lui possibile espletare l'incarico, verra' designato il membro della Corte Internazionale di Giustizia piu' anziano e che non sia cittadino di una delle due Parti Contraenti. 5. Il Tribunale Arbitrale decidera' a maggioranza di voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle due Parti Contraenti sosterra' le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura eguale. Il Tribunale Arbitrale stabilira' le proprie modalita' di procedura.

Testo vigente dal 23 maggio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-05-17;160~accordo-art10 · fonte su Normattiva