[1]tra investitore e Parte Contraente ospitante 1. Le Controversie insorte tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente, riguardanti l'ammontare e le modalita' dei risarcimenti per esproprio, nazionalizzazione, requisizione o misure aventi conseguenze analoghe, dovranno essere, per quanto possibile, composte amichevolmente.

[2]2. Qualora tali controversie non possono essere composte amichevolmente entro sei mesi dalla data di ricezione di una richiesta inviata per iscritto dall'investitore interessato, le controversie in questione potranno essere sottoposte al giudizio, a scelta dell'investitore:

  • a)di un Tribunale ad hoc, in conformita' con il Regolamento Arbitrale della Commissione ONU sul diritto del Commercio internazionale (UNCITRAL).
  • b)al competente tribunale della Parte Contraente, sul cui territorio sono stati effettuati gli investimenti, in conformita' con la sua legislazione, con il diritto di ricorrere contro la decisione del tribunale, secondo le modalita' stabilite dalla legislazione.

Testo vigente dal 23 maggio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-05-17;160~accordo-art9 · fonte su Normattiva