[1]degli investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accordera' agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti ed ai redditi degli investitori di Stati terzi.
[2]2. Il trattamento accordato alle attivita', connesse con investimenti di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente non sara' meno favorevole di quello accordato alle similari attivita', connesse con investimenti, di quelli di ogni altro Paese terzo. In particolare, ma non esclusivamente, tale trattamento si applichera' alle attivita' riguardanti: acquisto, vendita e trasporto di materie prime e loro derivati, energia, combustibili, beni strumentali.
[3]3. I cittadinidi una Parte Contraente autorizzati a lavorare nel territorio dell'altra Parte Contraente potranno, nell'ambito della legislazione di quest'ultima, usufruire di condizioni adeguate per lo svolgimento delle loro attivita' professionali.
[4]4. Ogni Parte Contraente, per quanto possibile ed in conformita' alla propria legislazione, assicura agli investimenti, loro redditi compresi degli investitori dell'altra Parte Contraente, un trattamento pari a quello fatto agli investimenti e relativi redditi dei propri investitori.
[5]5. Le disposizioni di cui ai punti 1, 2, 3 del presente articolo non si applicano ai vantaggi e privilegi che una Parte Contraente riconosce o riconoscera' in futuro ad investitori di Paesi terzi, per l'effetto di una partecipazione a: - zone di libero scambio, Unione doganale od economica, associazioni di Mercato Comune, Organizzazioni di cooperazione economica internazionale od analoghi accordi internazionali, siano essi multilaterali o bilaterali; - Accordi conclusi tra una delle Parti Contraenti ed un Paese terzo per evitare la doppia imposizione: - Accordi per facilitazioni al commercio transfrontaliero.
Testo vigente dal 23 maggio 1991
