[1]e protezione degli Investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio ed in conformita' alla propria legislazione, permettera' tali investimenti
[2]2. Ciascuna Parte Contraente assicurera' sempre nel proprio territorio un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra Parte Contraente e si asterra' dall'adottare misure ingiustificate o discriminatorie che potrebbero colpire la gestione, il mantenimento, il godimento, la cessione o la liquidazione degli investimenti effettuati.
Testo vigente dal 23 maggio 1991
