[1]ed Esproprio 1. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno "de jure" o "de facto" nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi effetti analoghi nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici, per motivi di interesse nazionale e contro un adeguato risarcimento, ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformita' con le disposizioni e procedure di legge.

[2]2. Il risarcimento verra' calcolato in base al reale valore dell'investimento immediatamente prima del momento in cui le decisioni di cui al punto 1 siano state annunciate o rese pubbliche e sara' determinato in base a parametri obiettivi di riferimento internazionalmente accettati. Il risarcimento dovra' aver luogo senza indebito ritardo e comunque non oltre un mese. Sul suo ammontare, dalla data della decisione di esproprio o di spoglio alla data di pagamento, verranno calcolati interessi in conformita' al tasso di interesse commerciale applicabile nel territorio del Paese ospitante l'investimento. Il risarcimento dovra' essere liberamente trasferibile. In assenza di raggiungimento di un accordo fra investitore e Parte ospitante l'investimento, la determinazione del risarcimento verra' effettuata conformemente alle procedure di composizione delle controversie, di cui all'articolo 9 del presente Accordo. Il risarcimento dovra' essere liberamente trasferibile.

[3]2. Le disposizioni di cui al presente Articolo si applicheranno anche ai redditi derivanti da un investimento nonche', in caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quaest'ultima.

Testo vigente dal 23 maggio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-05-17;160~accordo-art5 · fonte su Normattiva