[1]dei pagamenti relativi agli investimenti 1. Ognuna delle Parti Contraenti garantira' agli investitori dell'altra Parte Contraente il libero trasferimento, in qualsiasi valuta liberamente convertibile e senza indebito ritardo, dei pagamenti relativi ad investimenti, dopo l'assolvimento da parte degli investitori di tutti gli obblighi fiscali ed in particolare, ma non esclusivamente, di:

  • a)redditi;
  • b)somme spettanti ad un investitore per la totale o parziale vendita o liquidazione dell'investimento;
  • c)somme destinate al rimborso di prestiti relativi all'investimento;
  • d)compensi ed indennita' percepiti dai cittadini dell'altra Parte Contraente e derivanti da lavoro subordinato e da servizi prestati nella realizzazione di investimenti effettuati nel suo territorio, nella misura e secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamneti nazionali vigenti.

[2]2. Tenuto conto dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, lo stesso trattamento riservato a quelli derivanti dagli investimenti effettuati da investitori di Paesi terzi, qualora piu' favorevole.

Testo vigente dal 23 maggio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-05-17;160~accordo-art6 · fonte su Normattiva