controversia tra l'Organizzazione Internazionale del Lavoro ed il Governo italiano, concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, che non sia risolta per via di negoziati, o con qualunque altro mezzo concordato, sara' sottoposta alla decisione inappellabile di un Tribunale composto di tre arbitri, uno scelto dal Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, uno scelto dal Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ed il terzo arbitro, che avra' qualita' di Presidente del Tribunale, designato di comune accordo dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo su tale designazione, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

Testo vigente dal 9 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-24;160~accordo-art15 · fonte su Normattiva