ARTICOLO XVII SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Sezione 26 Qualsiasi controversia tra l'Istituto e il Governo concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo o qualsiasi questione riguardante la sede centrale o le relazioni tra l'Istituto e il Governo, che non sia risolta per via di negoziati o con qualunque altro mezzo di regolamento concordato, sara' sottoposta alla decisione di un tribunale composto da tre arbitri: uno nominato dal Direttore, uno nominato dal Governo e il terzo, che fungera' da Presidente del Tribunale, designato dai due primi arbitri. Se i primi due arbitri non raggiungono un accordo sulla scelta del terzo entro sei mesi dalla data della loro nomina, il terzo arbitro sara' designato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia su richiesta dell'una o dell'altra parte. Un voto di maggioranza degli arbitri sara' sufficiente per giungere ad una decisione, comprese le decisioni in materia procedurale, che sara' definitiva e vincolante per le parti.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-10-28;638~accordo-artxvii · fonte su Normattiva