Centro dovra' provvedere ad istituire ed a notificare al Governo italiano metodi appropriati di soluzione: (a) per le controversie in materia di contratti od altre controversie di diritto privato alle quali il Centro sia parte; (b) per le controversie nelle quali sara' implicato un funzionario od un esperto del Centro che, per il fatto della sua posizione ufficiale, gode dell'immunita', se questa immunita' none' stata tolta secondo le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 3.

Testo vigente dal 9 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-24;160~accordo-art14 · fonte su Normattiva