[1]ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'ALBANIA

[2]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania, di seguito denominati Parti Contraenti, Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro rispettivi interessi economici, fiscali, commerciali, sociali, culturali, industriali ed agricoli; Convinti che la lotta contro tali infrazioni potrebbe esser resa piu' efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali; Considerando che e' importante assicurare la esatta determinazione dei dazi e delle altre tasse riscosse all'importazione o all'esportazione e la precisa applicazione delle misure di divieto, restrizione e controllo, queste ultime comprendenti anche quelle sul rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica; Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la societa'; Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla citata Convenzione e successive modifiche ed integrazioni e senza pregiudizio degli emendamenti che potrebbero essere apportati dal Gruppo di Lavoro congiunto per l'applicazione; Tenuto conto degli strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale, in particolare della Raccomandazione sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953; hanno convenuto quanto segue:

[3]Articolo 1 Ai fini del presente Accordo si intende per:

  • a)"legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative: - all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci e dei capitali, ivi compresi i mezzi di pagamento; - alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione e all'esportazione; - alle misure di divieto, restrizione e controllo incluse le disposizioni sul controllo dei cambi; - alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
  • b)"Amministrazioni doganali". l'Amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guardia di Finanza, per la Repubblica italiana, e l'Amministrazione doganale della Repubblica d'Albania per la Repubblica d'Albania, competenti per l'applicazione delle disposizioni previste alla precedente lettera a);
  • c)"infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;
  • d)"dazi e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse e canoni o imposizioni varie, gravanti sulle merci, che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica Italiana, i dazi e le tasse all'importazione o all'esportazione istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea;
  • e)"persona", ogni persona fisica o giuridica;
  • f)"dati personali", ogni informazione riferita ad un individuo identificato o identificabile;
  • g)"stupefacenti e sostanze psicotrope" tutti i prodotti elencati nella Convenzione di Vienna del 20 dicembre 1988, compresi quelli di ad agli allegati alla citata Convenzione.

Testo vigente dal 7 luglio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-18;160~accordo-art1 · fonte su Normattiva