1. La Parte Russa esentera' l'Assistenza fornita nell'ambito del presente Accordo da dazi doganali, imposte sul profitto, altre tasse e tributi simili. La Parte Russa prendera' tutti i provvedimenti necessari per assicurare che non venga applicata nessuna tassa regionale e/o locale all'assistenza fornita nell'ambito di questo Accordo. Tali provvedimenti includono l'emanazione di lettere da parte delle competenti autorita' locali e regionali che confermino la non applicabilita' dei tributi all'Assistenza fornita nell'ambito del presente Accordo. Tali lettere di conferma, relativamente alle localita' e alle regioni in cui si realizzeranno i progetti in conformita' al presente Accordo, dovranno essere inviate alla Parte Italiana prima dell'inizio della realizzazione dei progetti. 2. La Parte Russa esentera' sul territorio della Federazione Russa le remunerazioni delle persone fisiche straniere e dei cittadini russi abitualmente non residenti nella Federazione Russa dalle imposte sul reddito, dai contributi di previdenza sociale e da altri tributi di questo genere per i lavori e per i servizi svolti da tali persone in adempimento all'Assistenza prevista da questo Accordo. In riferimento alle remunerazioni esentate dalla tassazione dal presente comma, la Parte Russa non avra' alcun obbligo nei confronti delle persone che percepiscono tali remunerazioni per quanto concerne il sistema di previdenza sociale o altri fondi statali. 3. La Parte Italiana, il suo personale, contraenti e subcontraenti, fornitori e subfornitori potranno importare nella Federazione Russa ed esportare da essa apparecchiature, merci, materiali o servizi necessari alla realizzazione del presente Accordo. In aggiunta alle disposizioni riguardanti la fornitura dell'Assistenza, le importazioni ed esportazioni temporanee non saranno soggette a dazi doganali, tasse sulle licenze, restrizioni non dovute, altre tasse o tributi simili. 4. Le persone fisiche e giuridiche che partecipano alla realizzazione dei programmi previsti da questo Accordo sul territorio della Federazione Russa saranno esentate dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto o da altri tributi con riferimento ad attrezzature e merci acquistate entro il territorio della Federazione Russa per la realizzazione di progetti e programmi nell'ambito del presente Accordo, cosi' come per lavori effettuati e servizi resi entro il territorio della Federazione Russa. 5. L'imposizione di tributi verra' considerata un valido motivo per sospendere o interrompere un progetto dell'Assistenza, o per impedirne l'inizio. 6. La Parte Russa e' responsabile per le procedure che assicurano l'espletamento di quanto previsto da questo articolo. I documenti necessari saranno emessi dall'autorita' competente.
Testo vigente dal 13 agosto 2005
