Parte Russa, in conformita' con la legislazione vigente nella Federazione Russa esentera' da dazi doganali, imposte e diritti inclusi quelli locali, i macchinari, i pezzi di ricambio ed altri materiali importati dall'impresa italiana, capo commessa, nella Federazione Russa nel quadro dell'assistenza tecnica in relazione alla realizzazione di qualsiasi progetto nell'ambito del presente Accordo. L'impresa italiana fara' tutto il possibile per espletare le pratiche doganali nei luoghi e nei tempi previsti a tal fine.

Testo vigente dal 6 marzo 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-02-17;34~accordo-art7 · fonte su Normattiva