1. Le controversie originate dall'interpretazione di singole disposizioni del presente Accordo o dalla sua realizzazione, saranno risolte tramite consultazioni tra le Parti. Le consultazioni saranno avviate non oltre novanta giorni dalla data dell'invio della notifica da una delle Parti all'altra. In caso di necessita' le controversie saranno portate all'esame del Comitato. 2. Qualora i Contratti o Accordi Esecutivi non fossero conformi a quanto disposto dal presente Accordo, prevarra' quest'ultimo. 3. Le disposizioni del presente Accordo potranno essere modificate, previo accordo scritto tra le Parti.

Testo vigente dal 13 agosto 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-07-31;160~accordo-art14 · fonte su Normattiva