[1]1. I1 presente Accordo entrera' in vigore trenta giorni dopo il ricevimento dell'ultima notifica scritta delle Parti circa l'adempimento delle procedure statali interne necessarie per la sua entrata in vigore e avra' la durata di dieci anni. 2. La validita' del presente Accordo sara' automaticamente prorogata per periodi biennali, se nessuna delle Parti inviera' all'altra Parte una notifica scritta della propria intenzione di risolverlo con un preavviso di almeno sei mesi rispetto alla data di scadenza del presente Accordo. 3. Gli obblighi assunti in conformita' agli articoli 6, 8, 10, 11, 12 e 14 del presente Accordo restano in vigore indipendentemente da ogni successivo trasferimento dei diritti di proprieta' dei beni, apparecchiature o materiali oggetto dell'Assistenza, anche in caso di cessazione della validita' del presente Accordo o oltre la data di scadenza dello stesso. 4. Anche in caso di un'eventuale cessazione di validita' del presente Accordo o di scadenza dello stesso, esso continuera' ad essere applicato a qualsiasi Contratto o Accordo Esecutivo, di cui le Parti concordino una proroga, per il periodo di validita' di tale Contratto o Accordo Esecutivo. 5. Nel caso in cui la Convenzione di Vienna sulla responsabilita' civile per il danno nucleare del 21 maggio 1963 (di seguito denominata «Convenzione di Vienna») e il Protocollo Congiunto riguardante l'applicazione della Convenzione di Vienna e della Convenzione di Parigi 1 del 21 settembre 1988 (di seguito denominato «Protocollo Congiunto») entrino in vigore per la Federazione Russa, e la Convenzione di Vienna oppure la Convenzione di Parigi sulla responsabilita' nei confronti di terzi nel settore dell'energia nucleare del 29 luglio 1960 e il Protocollo Congiunto entrino in vigore per la Repubblica Italiana, la Parte Italiana ha facolta', a sua discrezione e previa notifica scritta alla Parte Russa, di sospendere l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 12 del presente Accordo tra le Parti in rapporto a qualsiasi attivita' realizzata conformemente all'Accordo per la quale siano applicabili tali trattati. Le Parti si daranno reciproca comunicazione scritta in merito alle date di entrata in vigore di tali trattati sui rispettivi territori. Concluso a Roma il 5 novembre 2003 in due esemplari originali, redatti in lingua italiana e russa, ambedue i testi facenti ugualmente fede. 1 Convenzione di Parigi sulla responsabilita' nei confronti di terzi nel settore dell'energia nucleare del 29 luglio 1960
[2]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 13 agosto 2005
