[1]GENERALI

[2]1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

  • a)il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende le zone al di fuori delle acque territoriali che sono considerate come zone all'interno delle quali l'Italia, in conformita' alla propria legislazione e in conformita' al Diritto Internazionale, esercita i diritti sovrani riguardo all'esplorazione e allo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marino, e delle acque sovrastanti;
  • b)il termine "giordania" designa i territori del Regno Hascemita di giordania, le acque territoriali della giordania, e il fondo e il sottosuolo marino delle acque territoriali, e comprende le zone che si estendono al di la' dei limiti delle acque territoriali della giordania, e il fondo e il sottosuolo marino di tali zone che sono state o possono essere considerate, in virtu' delle leggi vigenti in giordania, ed in conformita' con il diritto internazionale, come zone sulle quali la giordania esercita i diritti sovrani al fine di esplorare e sfruttare le risorse naturali, sia esse viventi o non viventi; (c) le espressioni "uno Stato Contraente" e "l'altro Stato Contraente" designano, come il contesto richiede, la giordania o l'Italia; (d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una societa' ed ogni altra associazione di persone; (e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; (f) le espressioni "impresa di uno Stato Contraente" e "impresa dell'altro Stato Contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato Contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato Contraente; (g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato Contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato Contraente; (h) il termine "nazionali" designa: (i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato Contraente; (ii) le persone giuridiche, le societa' di persone e le associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato Contraente; (i) l'espressione "autorita' competente" designa: (i) per quanto concerne la giordania, il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato; (ii) per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze. 2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato Contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato Contraente relativa alle imposte cui si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Testo vigente dal 13 novembre 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-10-23;160~convenzione-art3 · fonte su Normattiva