[1]CONSIDERATE

[2]1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati Contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sulle plusvalenze. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: (a) per quanto concerne la giordania: 1 - l'imposta sul reddito, 2 - l'imposta sulla distribuzione (distribution tax), 3 - l'imposta sui servizi sociali (social service tax), (qui di seguito indicate quali "Imposta giordana") (b) per quanto concerne l'Italia: 1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3 - l'imposta regionale sulle attivita' produttive ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "Imposta Italiana"). 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Testo vigente dal 13 novembre 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-10-23;160~convenzione-art2 · fonte su Normattiva