[1]Denuncia

[2]1. Ciascuna Parte Contraente puo' denunciare l'Accordo notificandone la cessazione tramite i canali diplomatici o tramite lettera all'autorita' competente dell'altra Parte Contraente. 2. Detta denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica di cessazione dell'altra Parte Contraente. 3. A seguito della denuncia del presente Accordo, le Parti contraenti rimangono vincolate dalle disposizioni dell'articolo 8 con riferimento a tutte le informazioni ottenute ai sensi dell'Accordo stesso. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 27 maggio 2016, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, spagnola ed inglese. In caso di divergenza di interpretazione o di applicazione prevarra' il testo inglese.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 3 novembre 2017

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2017-10-11;160~accordo-art13 · fonte su Normattiva