[1]Denuncia

[2]1. Ciascuna Parte contraente puo' denunciare l'Accordo notificandone la cessazione per via diplomatica o tramite lettera all'autorita' competente dell'altra Parte contraente. 2. Detta denuncia ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo ad un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica di cessazione da parte dell'altra Parte contraente. 3. A seguito della denuncia dell'Accordo le Parti contraenti rimangono vincolate dalle disposizioni dell'articolo 8 con riferimento a tutte le informazioni acquisite ai sensi dell'Accordo. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma, il 4 maggio 2015, in due originali, nelle lingue italiana, turkmena ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione tra i testi, prevarra' il testo inglese.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 25 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;217~accordo-art14 · fonte su Normattiva