[1]Denuncia

[2]1. Il presente Accordo restera' in vigore fino alla denuncia di una delle Parti contraenti. 2. Ciascuna Parte contraente puo' denunciare l'Accordo notificandone la cessazione per iscritto per via diplomatica o tramite lettera all'autorita' competente dell'altra Parte contraente. 3. Detta denuncia ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica di cessazione da parte dell'altra Parte contraente. 4. In caso di denuncia dell'Accordo le Parti contraenti rimangono vincolate dalle disposizioni dell'articolo 8 con riferimento a tutte le informazioni acquisite ai sensi del presente Accordo. Tutte le richieste ricevute fino alla data effettiva della denuncia dell'Accordo saranno trattate in conformita' alle disposizioni dell'Accordo stesso. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo dalle rispettive Parti contraenti, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Londra il 23 aprile 2012, in duplice esemplare, ciascuna nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 25 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;216~accordo-art13 · fonte su Normattiva