Art. 13 (Trattato)
[1]Richieste di estradizione avanzate da piu' Stati
[2]Se lo Stato Richiesto riceve dallo Stato Richiedente e da uno o piu' altri Stati terzi una richiesta di estradizione per la stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, lo Stato Richiesto, nel determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valuta tutte le circostanze del caso; in particolare: (a) se le domande sono state avanzate sulla base di un Trattato; (b) la gravita' dei diversi reati; (c) il tempo ed il luogo di commissione del reato; (d) la nazionalita' ed il luogo abituale di residenza della persona richiesta; (e) le rispettive date di presentazione delle domande; (f) la possibilita' di una successiva estradizione ad uno Stato terzo.
Testo vigente dal 9 ottobre 2015
