[1]Richieste di estradizione avanzate da piu' Stati

[2]Se lo Stato Richiesto riceve dallo Stato Richiedente e da uno o piu' altri Stati terzi una richiesta di estradizione per la stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, lo Stato Richiesto, nel determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valuta tutte le circostanze del caso; in particolare: (a) se le domande sono state avanzate sulla base di un Trattato; (b) la gravita' dei diversi reati; (c) il tempo ed il luogo di commissione del reato; (d) la nazionalita' ed il luogo abituale di residenza della persona richiesta; (e) le rispettive date di presentazione delle domande; (f) la possibilita' di una successiva estradizione ad uno Stato terzo.

Testo vigente dal 9 ottobre 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-09-24;161~trattato-art13 · fonte su Normattiva