Art. 2 (Trattato)
[1]Reati che danno luogo all'estradizione
[2]1. Danno luogo ad estradizione i fatti che costituiscono reato per la legge di entrambi gli Stati e che soddisfano una delle seguenti condizioni: (a) quando la richiesta di estradizione e' formulata per dare corso ad un procedimento penale e il reato e' punibile ai sensi della legge di entrambi gli Stati con la pena della reclusione ad almeno un anno; (b) quando la richiesta di estradizione e' formulata per eseguire una condanna alla pena della reclusione e al momento della presentazione della domanda la durata della pena residua e' di almeno 6 mesi. 2. Nel determinare se un fatto costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati in conformita' al comma 1 del presente articolo, non rileva se secondo le rispettive leggi il fatto rientra nella stessa categoria di reato o se il reato e' denominato con la stessa terminologia. 3. Se la richiesta di estradizione riguarda due o piu' reati ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati, e purche' uno di essi soddisfi le condizioni previste dal comma 1 del presente articolo, lo Stato Richiesto puo' concedere l'estradizione per tutti quei reati. 4. Se il reato per il quale l'estradizione e' richiesta attiene alla materia di tasse e imposte, dogane e cambi o altri obblighi finanziari, lo Stato Richiesto non rifiutera' l'estradizione soltanto per il motivo che la sua legge non prevede la stessa disciplina in materia di tasse e imposte, dogane e cambi o altri obblighi finanziari.
Testo vigente dal 9 ottobre 2015
