Art. 3 (Trattato)
[1]Motivi di rifiuto obbligatori
[2]L'estradizione non e concessa in una delle seguenti circostanze: (a) se il reato per il quale e' richiesta e' un reato politico o se lo Stato Richiesto ha concesso asilo politico alla persona richiesta. A tal fine, non vengono considerati reati di natura politica i reati di terrorismo ne' qualsiasi altro reato escluso da tale categoria ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti; (b) se lo Stato Richiesto ha fondati motivi di ritenere che la richiesta di estradizione e' stata avanzata al fine di perseguire o punire la persona richiesta per motivi attinenti alla sua razza, sesso, religione, nazionalita' o opinione politica ovvero che la posizione di tale persona nel procedimento giudiziario puo' essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi; (c) se il reato per il quale l'estradizione e' domandata costituisce soltanto un reato militare secondo la legge dello Stato Richiesto; (d) se, nello Stato Richiesto, il reato per il quale l'estradizione e' domandata e' coperto da provvedimento di clemenza individuale o generale o se e' intervenuta altra causa di estinzione del reato o della pena; (e) se lo Stato Richiesto ha emesso sentenza definitiva ovvero ha definitivamente concluso il procedimento penale nei confronti della persona richiesta per il reato per cui e' domandata l'estradizione; (f) se vi e' fondato motivo di ritenere che la persona richiesta, nello Stato Richiedente, e' stata o sara' sottoposta a tortura o altro trattamento o punizione crudele, inumana o umiliante, con riferimento al reato per il quale e' domandata l'estradizione. (g) se l'accoglimento della richiesta di estradizione puo' compromettere la sovranita', la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato Richiesto ovvero puo' determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale, compresa l'esecuzione di una specie di pena vietata dalle leggi dello Stato Richiesto.
Testo vigente dal 9 ottobre 2015
