[1]Trattato di estradizione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Cinese

[2]La Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Cinese (di seguito denominate «le Parti Contraenti»), Desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalita' sulla base del reciproco rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio Hanno deciso di stipulare il presente Trattato e hanno convenuto quanto segue:

[4]Obbligo di estradare

[5]Ciascuna Parte Contraente, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato e su domanda, dello Stato Richiedente, si impegna ad estradare all'altra le persone che si trovano sul proprio territorio e che sono ricercate dallo Stato Richiedente al fine di dare corso ad un procedimento penale o eseguire una condanna alla reclusione inflitta a loro carico.

Testo vigente dal 9 ottobre 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-09-24;161~trattato-art1 · fonte su Normattiva