Art. 1 (Trattato)
[1]Trattato di estradizione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Cinese
[2]La Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Cinese (di seguito denominate «le Parti Contraenti»), Desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalita' sulla base del reciproco rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio Hanno deciso di stipulare il presente Trattato e hanno convenuto quanto segue:
[3]Articolo 1
[4]Obbligo di estradare
[5]Ciascuna Parte Contraente, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato e su domanda, dello Stato Richiedente, si impegna ad estradare all'altra le persone che si trovano sul proprio territorio e che sono ricercate dallo Stato Richiedente al fine di dare corso ad un procedimento penale o eseguire una condanna alla reclusione inflitta a loro carico.
Testo vigente dal 9 ottobre 2015
