1. La presente Convenzione sara' aperta alla firma dal 30 agosto 1961 al 31 maggio 1962 presso la sede delle Nazioni Unite. 2. La presente Convenzione sara' aperta alla firma da parte di: (a) tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite; (b) ogni altro Stato invitato a partecipare alla Conferenza delle Nazioni Unite per l'eliminazione o la riduzione di futuri casi di apolidia; (c) ogni Stato invitato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a sottoscrivere o ad aderire alla presente Convenzione. 3. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. 4. Gli Stati di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono aderire alla presente Convenzione. L'adesione avviene con il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 12 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;162~convenzione-art16 · fonte su Normattiva