Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961
Art. 17 (Convenzione)
1. Qualsiasi Stato al momento della firma, ratifica o adesione puo' fare riserva agli artt. 11, 14 o 15. 2. La presente Convenzione non ammette altre riserve.
Testo vigente dal 12 ottobre 2015
