1. Uno Stato Contraente concedera' la cittadinanza a una persona che non e' nata nel territorio di quello Stato e che sarebbe altrimenti apolide, se al momento della sua nascita uno dei genitori ha la cittadinanza di detto Stato. Se al momento della sua nascita i genitori non possedevano la medesima cittadinanza, la questione se la persona interessata debba acquisire la cittadinanza del padre o quella della madre sara' determinata dal diritto nazionale di detto Stato Contraente. In conformita' con le disposizioni del presente paragrafo la cittadinanza dovra' essere concessa: (a) alla nascita, per effetto di legge, oppure (b) previa presentazione di un'istanza all'autorita' competente, da o per conto della persona interessata, secondo le modalita' prescritte dalla legge nazionale. Fatte salve le circostanze previste al paragrafo 2 di questo articolo, nessuna di tali istanze potra' essere respinta. 2. Uno Stato Contraente puo' stabilire, in accordo con le disposizioni di' cui alla lett. (b) del paragrafo 1 di questo articolo, che la concessione della cittadinanza sia soggetta a una o piu' delle seguenti condizioni: (a) che l'istanza sia presentata prima che il richiedente raggiunga una determinata eta', non inferiore ai ventitre anni, fissata dallo Stato in questione; (b) che la persona interessata abbia regolarmente soggiornato nel territorio dello Stato Contraente per un periodo di tempo che puo' essere fissato dallo Stato interessato, che non superi i tre anni immediatamente precedenti alla presentazione dell'istanza; (c) che la persona interessata non sia stata condannata per un reato contro la sicurezza nazionale; (d) che la persona interessata sia sempre stata apolide.

Testo vigente dal 12 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;162~convenzione-art4 · fonte su Normattiva