Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961
Art. 6 (Convenzione)
Se la legge di uno Stato Contraente prevede la perdita della cittadinanza per il coniuge o i figli di una persona come conseguenza della sua perdita o privazione di quella cittadinanza, tale perdita sara' subordinata al possesso o all'acquisizione di un'altra cittadinanza.
Testo vigente dal 12 ottobre 2015
