Art. 7 (Convenzione)
1. (a) Se la legge di uno Stato Contraente permette di rinunciare alla cittadinanza, tale rinuncia non comportera' la perdita della cittadinanza a meno che l'interessato non possieda o acquisisca un'altra cittadinanza. (b) Le disposizioni di cui alla lett. (a) di questo paragrafo non si applicheranno nel caso in cui l'istanza possa risultare incompatibile con i principi sanciti agli artt. 13 e 14 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 2. Un cittadino di uno Stato Contraente che chieda la naturalizzazione in un paese straniero non perdera' la sua cittadinanza, a meno che non acquisisca o gli sia stata accordata la garanzia di acquisire la cittadinanza di quel paese straniero. 3. Fatto salvo quanto disposto nei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, un cittadino di uno Stato Contraente non dovra' perdere la sua cittadinanza diventando apolide per il fatto di essere partito o di avere la residenza all'estero, per una mancata registrazione o per altre ragioni simili. 4. Una persona naturalizzata puo' perdere la propria cittadinanza in ragione della residenza all'estero per un periodo non inferiore a sette anni consecutivi, come specificato dalla legislazione dello Stato Contraente interessato, nel caso in cui non riesca a dichiarare alle autorita' competenti la propria intenzione di mantenere la sua cittadinanza. 5. Nel caso di un cittadino di uno Stato Contraente nato al di fuori del territorio di detto Stato, la legge nazionale puo' subordinare la conservazione della cittadinanza dopo che e' trascorso un anno dal raggiungimento della maggiore eta' al fatto che in quel momento la persona in questione sia residente nel territorio dello Stato o che si sia registrata presso l'autorita' competente. 6. Fatte salve le circostanze di cui al presente articolo, se la perdita della cittadinanza di uno Stato Contraente rendesse una persona apolide, egli non perdera' la propria cittadinanza, anche se tale perdita non e' espressamente vietata da alcuna altra disposizione della presente Convenzione.
Testo vigente dal 12 ottobre 2015
